Art. 18 
 
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici  per
le forniture e negli affidamenti di servizi 
 
  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente: 
  «Art. 68-bis  (Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto   in
attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e'
fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse
indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  [COM
(2011)   571    definitivo],    attraverso    l'inserimento,    nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti: 
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di
alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,   quali
personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57
alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi
aggiornamenti. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il  50  per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia
di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di
forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri
ambientali minimi sottoindicati: 
  a)  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti; 
  b) forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti; 
  c) affidamento del servizio di gestione  del  verde  pubblico,  per
acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti; 
  d)  carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e
successivi aggiornamenti; 
  e) ristorazione collettiva e  derrate  alimentari:  allegato  1  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti; 
  f) affidamento del servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di
prodotti per l'igiene: decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,   e   successivi
aggiornamenti; 
  g)  prodotti  tessili:  allegato  1   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti; 
  h)  arredi  per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di  cinque
anni,  e  aggiorna  l'allegato  medesimo,  con  la  possibilita'   di
prevedere   ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale,
opportunamente regolamentate. 
  4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle  forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori
decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali
minimi. 
  5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente articolo e' tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell'appalto  e  i
relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri
ambientali minimi». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita'  ivi  previste
sono  svolte  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.