Art. 18 
 
Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le
  imprese ferroviarie e per gli operatori del  settore  nei  casi  di
  inosservanza  delle  norme  e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia
  nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
 
  1. Le  inosservanze  da  parte  degli  operatori  ferroviari  delle
disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle
ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono  punite  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5.000  a  euro  20.000
qualora: 
    a) riguardino la  gestione  della  circolazione  ferroviaria,  il
funzionamento  e  la  manutenzione   degli   elementi   del   sistema
ferroviario; 
    b) riguardino i  requisiti  e  la  qualificazione  del  personale
impiegato in attivita' di sicurezza della circolazione ferroviaria; 
    c) riguardino i certificati  e  le  autorizzazioni  di  sicurezza
rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo  10
agosto 2007, n. 162. 
  2. Le  inosservanze  da  parte  degli  operatori  ferroviari  degli
obblighi di  fornire  all'ANSF  assistenza  tecnica,  informazioni  o
documentazione sono punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 1.000 a euro 4.000. 
  3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione  delle  relative
sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  in
quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza possono stipulare  una  convenzione  per  le
attivita' di accertamento delle violazioni  e  di  irrogazione  delle
relative sanzioni.  Qualora  il  comportamento  sanzionabile  arrechi
pregiudizio alla  sicurezza  del  sistema  ferroviario,  l'ANSF  puo'
adottare le misure cautelari  della  sospensione  totale  o  parziale
dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione  dei  veicoli  o
l'utilizzo del personale sino alla cessazione  delle  condizioni  che
hanno comportato l'applicazione della misura stessa. 
  4.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla  stessa
di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di  tali
funzioni la qualifica di pubblico ufficiale. 
  5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle  violazioni,
le  impugnazioni  e  la  tutela  giurisdizionale  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale  fine
il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare  le
sanzioni. Avverso l'accertamento e' ammesso il ricorso  al  direttore
dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica
del provvedimento sanzionatorio. 
  6.  La  riscossione  delle  sanzioni   e'   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  testo  degli  articoli  14  e  15  del   decreto
          legislativo  n.  162/2007   (Attuazione   delle   direttive
          2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e  allo
          sviluppo delle  ferrovie  comunitarie.),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, e' il seguente: 
              «Art. 14 (Certificati di sicurezza).  -  1.  Per  avere
          accesso    all'infrastruttura    ferroviaria,    un'impresa
          ferroviaria deve  essere  titolare  di  un  certificato  di
          sicurezza che puo' valere per l'intera rete  ferroviaria  o
          soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
          sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria  ha
          elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
          e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti  delle  STI,
          di   altre   pertinenti   disposizioni   della    normativa
          comunitaria e delle norme nazionali di  sicurezza  ai  fini
          del controllo dei rischi e della prestazione di servizi  di
          trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza. 
              2. Il certificato di sicurezza comprende: 
                a) la certificazione che attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza    dell'impresa
          ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
          misure adottate dall'impresa ferroviaria per  soddisfare  i
          requisiti  specifici  necessari  per  la  prestazione,   in
          condizioni di sicurezza, dei suoi  servizi  sulla  rete  in
          questione.    Detti    requisiti     possono     riguardare
          l'applicazione  delle  STI  e  delle  norme  nazionali   di
          sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
          rete,  l'accettazione  dei  certificati  del  personale   e
          l'autorizzazione  alla  messa  in  servizio   dei   veicoli
          utilizzati dall'impresa ferroviaria. La  certificazione  e'
          basata   sulla   documentazione   trasmessa    dall'impresa
          ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 
              3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
          2, su  richiesta  del  rappresentante  legale,  all'impresa
          ferroviaria che  inizia  in  Italia  la  propria  attivita'
          specificando  il  tipo  e  la   portata   delle   attivita'
          ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui  al  comma
          2, lettera a), e'  valida  in  tutto  il  territorio  della
          Comunita'  per  le  attivita'  di   trasporto   ferroviario
          equivalenti. 
              4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia'  in
          possesso di un certificato di sicurezza rilasciato  da  una
          Autorita' di sicurezza  di  un  altro  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  e  che   intende   effettuare   servizi
          supplementari di trasporto ferroviario,  la  certificazione
          aggiuntiva necessaria a norma  del  comma  2,  lettera  b),
          relativa alla rete italiana o  parte  della  rete  italiana
          sulla quale intende effettuare il servizio. 
              5. Il certificato di sicurezza scade ogni  cinque  anni
          ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 
              6.  Il   certificato   di   sicurezza   e'   aggiornato
          parzialmente o integralmente ogniqualvolta  il  tipo  o  la
          portata delle attivita'  cambia  in  modo  sostanziale.  Il
          titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
          L'Agenzia  in  merito  ad  ogni  modifica  rilevante  delle
          condizioni che hanno consentito  il  rilascio  della  parte
          pertinente del certificato. Il  titolare  notifica  inoltre
          all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale  o
          l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 
              7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della  parte
          pertinente  del  certificato  di  sicurezza  in  seguito  a
          modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 
              8. Se  ritiene  che  il  titolare  del  certificato  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'   le   condizioni   per   la
          certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
          parte  a)  e  b)  del  certificato,  motivando  la  propria
          decisione. Parimenti l'Agenzia  revoca  il  certificato  di
          sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
          non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
          rilascio dello stesso. Della  revoca  della  certificazione
          nazionale  aggiuntiva  o  del  certificato  di   sicurezza,
          l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
          Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 
              9.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la   revoca   dei
          certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a).  La
          notifica riporta la denominazione e  la  sede  dell'impresa
          ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di  applicazione
          e la validita' del certificato di sicurezza e, in  caso  di
          revoca, la motivazione della decisione. 
              10.  Per  il  rilascio  del  certificato  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              11. I certificati di  sicurezza  gia'  rilasciati  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
          restano validi sino al rilascio da parte  dell'Agenzia  del
          certificato di cui al presente articolo  da  richiedersi  a
          cura del  rappresentante  legale  dell'impresa  ferroviaria
          entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8  e
          9. 
              Art.  15  (Autorizzazione  di  sicurezza  dei   gestori
          dell'infrastruttura).  -  1.  Per  poter  gestire   e   far
          funzionare  un'infrastruttura   ferroviaria,   il   gestore
          dell'infrastruttura,    su     richiesta     del     legale
          rappresentante,   deve   ottenere   un'autorizzazione    di
          sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza  puo'
          contenere limitazioni e/o prescrizioni per  parti  limitate
          dell'infrastruttura.    L'autorizzazione    di    sicurezza
          comprende: 
                a) l'autorizzazione che  attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza   del   gestore
          dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione  delle
          misure  adottate  dal   gestore   dell'infrastruttura   per
          soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
          della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
          dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso,  la
          manutenzione e il funzionamento del  sistema  di  controllo
          del traffico e di segnalamento. 
              2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
          ed    e'    rinnovata    a    richiesta     del     gestore
          dell'infrastruttura.  L'autorizzazione  di   sicurezza   e'
          aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta  sono
          apportate  modifiche  sostanziali  all'infrastruttura,   al
          segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
          che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione.  Il
          titolare dell'autorizzazione  di  sicurezza  informa  senza
          indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata. 
              3.   L'Agenzia   puo'    prescrivere    la    revisione
          dell'autorizzazione di sicurezza  in  seguito  a  modifiche
          sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. 
              4. Se ritiene che il  titolare  dell'autorizzazione  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'  le  pertinenti  condizioni,
          l'Agenzia preposta alla sicurezza  revoca  l'autorizzazione
          motivando la propria decisione. 
              5.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la  revoca  delle
          autorizzazioni  di  sicurezza.  La  notifica   riporta   la
          denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
          data di rilascio, l'ambito di applicazione e  la  validita'
          dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di  revoca,  la
          motivazione della decisione. 
              6. Per il  rilascio  dell'autorizzazione  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              7. I gestori per le infrastrutture  gia'  esistenti  ed
          aperte al traffico ferroviario  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto provvedono  entro  tre  mesi  a
          richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
          attesa  del  rilascio  della  stessa  sono  autorizzati   a
          proseguire    la    propria    attivita'    fatta     salva
          l'applicabilita' dei commi 4 e 5.». 
              - Il Capo I  della  legge  n.  689/1981  (Modifiche  al
          sistema penale), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, riguarda le sanzioni amministrative.
          La Sezione I del suddetto Capo detta i  principi  generali,
          mentre la Sezione II disciplina i criteri di applicazione. 
              - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981,
          e' il seguente: 
              «Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto  disposto
          nell'ultimo comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
          l'ordinanza-ingiunzione  procede  alla  riscossione   delle
          somme dovute in base alle  norme  previste  per  l'esazione
          delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
          di finanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per  la
          riscossione in unica soluzione,  senza  l'obbligo  del  non
          riscosso come riscosso. 
              E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove  ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
          ridotta del 50 per cento  rispetto  a  quella  ordinaria  e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi. 
              Le regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate. 
              Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
          decreto penale  di  condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si
          procede alla riscossione con l'osservanza delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali. 
              Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di  ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per ogni semestre a decorrere da quello in cui la  sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.  La  maggiorazione   assorbe   gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti. 
              Le disposizioni relative alla competenza  dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette.».