Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  donazioni  di  cui  alla  presente  legge,  come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta
per la loro validita' e alle stesse non si applicano le  disposizioni
di cui al titolo V del libro secondo del codice civile. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                    Renzi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando