(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
                      (Competenza territoriale) 
 
 
  1.  Sono  attribuiti   alla   sezione   giurisdizionale   regionale
territorialmente competente: 
 
 
  a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i  tesorieri  e
gli altri agenti contabili, gli amministratori, i  funzionari  e  gli
agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; 
 
 
  b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte  riguardanti  gli  agenti  contabili,  gli  amministratori,   i
funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato
e di enti  pubblici  aventi  sede  o  uffici  nella  regione,  quando
l'attivita' di gestione di beni pubblici si  sia  svolta  nell'ambito
del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si  sia  verificato
nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza  di  una
pluralita' di condotte poste in essere in piu'  ambiti  regionali  la
sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del  luogo
della condotta causalmente prevalente; 
 
 
  c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in  materia  di  pensioni,
assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico  totale  o
parziale dello Stato o degli  enti  pubblici  previsti  dalla  legge,
quando il ricorrente, all'atto  della  presentazione  del  ricorso  o
dell'istanza, abbia  la  residenza  anagrafica  in  un  comune  della
regione; 
 
 
  d) altri giudizi interessanti la regione  in  materia  contabile  e
pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della  Corte
dei conti. 
 
 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e
all'articolo   19,   si   applicano   anche   ai   giudizi   relativi
all'applicazione di sanzioni pecuniarie. 
 
 
  3. La  competenza  territoriale  relativa  alle  istruttorie  e  ai
giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato  della
Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del
comma 1 sarebbe attribuita alla sezione  giurisdizionale  nell'ambito
della cui competenza territoriale il magistrato esercita  le  proprie
funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o  della  domanda,  e'
attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo  di
regione determinato in base  alla  tabella  A  allegata  al  presente
codice. 
 
 
  4. I procedimenti connessi a quelli  in  cui  un  magistrato  della
Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio  contabile
sono  di  competenza  della  sezione   giurisdizionale   territoriale
individuata a norma del comma 3. 
 
 
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di  una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti  regionali,  il
criterio   della   individuazione   della   sezione   giurisdizionale
competente e' quello della condotta causalmente prevalente.