Art. 18 
 
 
             Quotazione di societa' a controllo pubblico 
                      in mercati regolamentati 
 
  1. Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni  pubbliche
possono quotare  azioni  o  altri  strumenti  finanziari  in  mercati
regolamentati,  a  seguito  di  deliberazione   adottata   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7,
comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico  programma  avente
ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo
pubblico sulla societa' quotata. 
  2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione
alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui  all'articolo  7,
comma 1. 
  3.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  quotazione  in  mercati
regolamentati di societa'  a  partecipazione  pubblica  singolarmente
individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme  di
legge.