Art. 18 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono  inserite
le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma  3,  ha  altresi'  l'efficacia
prevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del
dispositivo di firma elettronica qualificata o  digitale  si  presume
riconducibile al titolare, salvo  che  questi  dia  prova  contraria.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e
dei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche
regolamentare in materia di processo telematico.»; 
    c)  al  comma  2-bis,   le   parole:   «Salvo   quanto   previsto
dall'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il  caso  di
sottoscrizione autenticata» e  le  parole:  «soddisfano  comunque  il
requisito della forma scritta se sottoscritti con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale.» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«redatti su documento informatico o formati  attraverso  procedimenti
informatici  sono  sottoscritti,  a  pena  di  nullita',  con   firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale.»; 
    d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico  redatto  su  documento
informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita'
con  firma  qualificata  o  digitale.  Le   parti,   i   fidefacenti,
l'interprete e i testimoni  sottoscrivono  personalmente  l'atto,  in
presenza del pubblico ufficiale, con firma  avanzata,  qualificata  o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata
agli atti.»; 
    e) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21. Documento informatico sottoscritto con  firma
          elettronica 
              1. Il documento informatico, cui e' apposta  una  firma
          elettronica, soddisfa il requisito della  forma  scritta  e
          sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio,
          tenuto  conto  delle  sue  caratteristiche   oggettive   di
          qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 
              2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
          elettronica avanzata, qualificata o digitale,  formato  nel
          rispetto delle regole  tecniche  di  cui  all'articolo  20,
          comma 3, ha  altresi'  l'efficacia  prevista  dall'articolo
          2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
          elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile
          al titolare, salvo che questi dia prova contraria.  Restano
          ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti  e
          dei documenti in via telematica secondo la normativa  anche
          regolamentare in materia di processo telematico. 
              2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata,  le
          scritture private di cui all'articolo  1350,  primo  comma,
          numeri da 1) a 12), del codice civile, redatte su se  fatte
          con documento informatico  sono  sottoscritte,  a  pena  di
          nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
          digitale. Gli atti di cui all'articolo  1350,  numero  13),
          del  codice  civile  redatti  su  documento  informatico  o
          formati   attraverso    procedimenti    informatici    sono
          sottoscritti, a pena di  nullita',  con  firma  elettronica
          avanzata, qualificata o digitale. 
              2-ter.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
          redatto  su  documento  informatico  e'  sottoscritto   dal
          pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
          o digitale. Le  parti,  i  fidefacenti,  l'interprete  e  i
          testimoni sottoscrivono personalmente l'atto,  in  presenza
          del pubblico ufficiale, con firma avanzata,  qualificata  o
          digitale ovvero con firma autografa acquisita  digitalmente
          e allegata agli atti. 
              3. - 4. (abrogati) 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie.»