Articolo 18 
 
 
  Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento 
 
  1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non  possa  garantire  l'assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili per i quali e' stato istituito,
il Ministero vigilante  invita  l'Ente  a  rimuovere  le  disfunzioni
rilevate ed a fornire circostanziati  elementi  entro  trenta  giorni
dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le  disfunzioni  non
siano state rimosse o  gli  elementi  istruttori  forniti  non  siano
idonei a garantire il corretto funzionamento dell'Ente, si procede al
commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3. 
  2. Qualora l'Ente  non  possa  far  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  e'  dichiarato  il   dissesto
finanziario. In tal caso, il Ministero  vigilante  diffida  l'Ente  a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni,  un
piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo  approva,
il piano di rientro va attuato entro il  termine  massimo  di  cinque
anni ed e' sottoposto a controllo periodico. 
  3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma  2
o di mancata approvazione ovvero di omessa o  incompleta  attuazione,
si  provvede  al  commissariamento  dell'Ente  e   alla   conseguente
disciplina delle modalita' di assunzione con decreto  del  Presidente
del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
commissariamento e  di  nomina  di  uno  o  piu'  commissari  esterni
all'Ente     da     individuarsi     preferibilmente      all'interno
dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della  finanza  pubblica;  i  commissari  nominati  provvedono   alla
predisposizione  ovvero   all'attuazione   del   piano   di   rientro
finanziario.