Art. 18 
 
 
        Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto 
 
  1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o
di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione
e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso  cortili,  a
qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e  vini
frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e
per manipolare  al  riparo  dall'aria  i  prodotti  utilizzati  nella
costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei
prodotti da essa ottenuti. 
  2. Negli  stabilimenti  indicati  al  comma  1,  la  detenzione  di
anidride  carbonica  e'  subordinata  ad  apposita  comunicazione  da
inviare   al   competente   ufficio   territoriale    contestualmente
all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali. 
  3. Negli stabilimenti in cui si  producono  vini  spumanti  e  vini
frizzanti  e'  vietato  produrre,  nonche'  detenere,  vini  spumanti
gassificati e vini  frizzanti  gassificati  diversi  da  quelli  gia'
confezionati.