Art. 18 
 
       Cooperazione tra gli Stati membri della Unione europea 
 
  1. Qualora in un veicolo non immatricolato in Italia in cui avviene
il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose o carenze  che
portano alla limitazione o al divieto dell'utilizzazione del veicolo,
il punto di contatto notifica al punto di contatto dello stato membro
dell'Unione europea di immatricolazione del veicolo i  risultati  del
controllo. Tale notifica contiene gli  elementi  della  relazione  di
controllo su  strada,  di  cui  all'allegato  IV,  ed  e'  comunicata
preferibilmente tramite  i  registri  elettronici  nazionali  di  cui
all'art. 16 del regolamento CE n. 1071/2009. 
  2.  Qualora  in  un  veicolo  siano  riscontrate  carenze  gravi  o
pericolose,  il  punto  di  contatto  puo'  richiedere  all'autorita'
competente dello Stato membro dell'Unione europea di immatricolazione
del veicolo, tramite il punto di contatto di quest'ultimo  Stato,  di
adottare opportuni provvedimenti, come sottoporre  il  veicolo  a  un
ulteriore controllo tecnico a norma dell'art. 14.