Art. 18 
 
                      Disposizioni sui bilanci 
                 di province e citta' metropolitane 
 
  1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane: 
    a) possono predisporre il bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2017; 
    b)  al  fine  di  garantire  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo
libero e destinato. 
  2. Al comma 3, dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «per  l'anno  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per  l'anno  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente». 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016  n.  232,  dopo  il
comma 462 e' inserito il seguente: 
    «462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano  anche  con  riferimento
all'esercizio  finanziario  2017,  tenuto  conto  degli   avanzi   di
amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016. 
  (( 3-bis. Per gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  citta'
metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono
utilizzare le quote  previste  dall'articolo  142,  comma  12-ter,  e
dall'articolo 208, comma 4,  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  il  finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. 
  3-ter. Per l'anno  2017,  il  termine  di  venti  giorni,  previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini  di  legge
il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016,  e'  stabilito  in
cinquanta giorni. 
  3-quater. Il conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale  previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  relativi  all'esercizio  2016,  possono  essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali  termini  comporta  l'applicazione  della   procedura   di   cui
all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  1-ter
          del citato decreto-legge n. 78 del  2015,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione
          annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane 
              1. - 2. Omissis 
              3. Le province e le citta' metropolitane  deliberano  i
          provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo  193  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, entro e non oltre il termine  di  approvazione  del
          bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o
          gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, le  province
          e le citta'  metropolitane  applicano  l'articolo  163  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con  riferimento
          al bilancio di previsione definitivo approvato  per  l'anno
          precedente  riclassificato  secondo  lo   schema   di   cui
          all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 142, comma  12-ter,
          e dell'articolo 208, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              "Art. 142 Limiti di velocita' 
              1. - 12-bis. Omissis 
              12-ter. Gli enti di cui al comma  12-bis  destinano  le
          somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei  proventi
          delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
          comma alla realizzazione di interventi  di  manutenzione  e
          messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi
          comprese la segnaletica  e  le  barriere,  e  dei  relativi
          impianti,  nonche'  al  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo e di accertamento delle violazioni in materia  di
          circolazione stradale, ivi comprese le  spese  relative  al
          personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
          contenimento delle spese in materia di pubblico  impiego  e
          al patto di stabilita' interno. 
              Omissis.". 
              "Art.  208  Proventi  delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie 
              1. - 3-bis Omissis 
              4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
              a) in misura non inferiore a un quarto della  quota,  a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
              b) in misura non inferiore a un quarto della quota,  al
          potenziamento   delle   attivita'   di   controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
              c) ad altre finalita' connesse al  miglioramento  della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 141,  e
          dell'articolo 227 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali): 
              "Articolo 141 Scioglimento e sospensione  dei  consigli
          comunali e provinciali 
              1. Omissis. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              Omissis.". 
              "Articolo 227 Rendiconto della gestione 
              1. La dimostrazione dei risultati di  gestione  avviene
          mediante il rendiconto della gestione, il  quale  comprende
          il conto del  bilancio,  il  conto  economico  e  lo  stato
          patrimoniale. 
              2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il
          30  aprile  dell'anno  successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
              2-bis. In caso di mancata approvazione  del  rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'articolo 141. 
              2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il
          rendiconto consolidato,  comprensivo  dei  risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
              3.  Nelle   more   dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
              4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
              5.  Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati   i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
              a) l'elenco degli indirizzi internet  di  pubblicazione
          del rendiconto della  gestione,  del  bilancio  consolidato
          deliberati e relativi al  penultimo  esercizio  antecedente
          quello cui si riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei
          rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
          di cui il comune fa parte e dei  soggetti  considerati  nel
          gruppo  "amministrazione  pubblica"  di  cui  al  principio
          applicato del  bilancio  consolidato  allegato  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
              b)  la  tabella  dei  parametri  di   riscontro   della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
              c)  il  piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
              6. Gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
              6-bis.  Nel  sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
              6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da  parte
          degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.  194.  Tali
          modelli sono  aggiornati  con  le  procedure  previste  per
          l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
              6-quater.    Contestualmente    all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.". 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   1-quinquies
          dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n.  160  (Misure   finanziarie   urgenti   per   gli   enti
          territoriali e il territorio): 
              "Art. 9. Prospetto  verifica  pareggio  di  bilancio  e
          norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita 
              1. - 1-quater Omissis 
              1-quinquies. In caso di mancato  rispetto  dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio  consolidato  e  del  termine  di
          trenta giorni  dalla  loro  approvazione  per  l'invio  dei
          relativi  dati  alla  banca  dati   delle   amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 13 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del  piano
          dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma  restando
          per gli enti  locali  che  non  rispettano  i  termini  per
          l'approvazione dei bilanci di previsione e  dei  rendiconti
          la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  non
          possono procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo,  con  qualsivoglia  tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto, fino a  quando  non
          abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto  di  stipulare
          contratti  di  servizio  con  soggetti   privati   che   si
          configurino come elusivi della disposizione del  precedente
          periodo. 
              Omissis."