(( Art. 18-bis Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale 1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »; b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge: "40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.". - Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note all'art. 1.