(( Art. 18-ter 
 
Misure indifferibili di semplificazione degli  adempimenti  vaccinali
  per  l'iscrizione  alle  istituzioni  del  sistema   nazionale   di
  istruzione, ai servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai  centri  di
  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole  private  non
  paritarie 
 
  1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia'
state  istituite  anagrafi  vaccinali,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno  2017,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,  n.
119, sono applicabili a decorrere dall'anno  scolastico  2018/2019  e
dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale  regionale  2018/2019,
nel rispetto delle modalita' operative  congiuntamente  definite  dal
Ministero   della   salute   e   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Garante   per   la
protezione dei dati personali. 
  2. Nelle medesime regioni e province autonome, le  disposizioni  di
cui al comma 1 sono applicabili  gia'  per  l'anno  scolastico  e  il
calendario dei servizi educativi per l'infanzia e  dei  corsi  per  i
centri di formazione professionale regionale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti  vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  da  1  a  4
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2017,
          n. 119 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione
          vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
          alla somministrazione di farmaci): 
              "Art.   3-bis.   Misure   di   semplificazione    degli
          adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del
          sistema nazionale di istruzione, ai servizi  educativi  per
          l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale
          e alle scuole private non paritarie, a decorrere  dall'anno
          2019. 
              1. A decorrere dall'anno scolastico  2019/2020  nonche'
          dall'inizio  del  calendario  dei  servizi  educativi   per
          l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri   di   formazione
          professionale regionale 2019/2020, i  dirigenti  scolastici
          delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed  i
          responsabili dei  servizi  educativi  per  l'infanzia,  dei
          centri di formazione professionale regionale e delle scuole
          private  non  paritarie  sono  tenuti  a  trasmettere  alle
          aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro
          il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno  scolastico
          o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero  e
          sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 
              2.  Le  aziende   sanitarie   locali   territorialmente
          competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli
          elenchi di cui al comma 1, completandoli con  l'indicazione
          dei soggetti che risultano non in regola con  gli  obblighi
          vaccinali, che non ricadono nelle  condizioni  di  esonero,
          omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione  a
          quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e  3,  e  che  non
          abbiano  presentato  formale  richiesta   di   vaccinazione
          all'azienda sanitaria locale competente. 
              3. Nei dieci giorni successivi  all'acquisizione  degli
          elenchi di cui al comma 2, i  dirigenti  delle  istituzioni
          del sistema nazionale di istruzione e  i  responsabili  dei
          servizi educativi per l'infanzia, dei centri di  formazione
          professionale  regionale  e  delle   scuole   private   non
          paritarie invitano i genitori esercenti la  responsabilita'
          genitoriale, i tutori o i soggetti  affidatari  dei  minori
          indicati nei suddetti elenchi a  depositare,  entro  il  10
          luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
          vaccinazioni   ovvero   l'esonero,   l'omissione    o    il
          differimento delle stesse, in relazione a  quanto  previsto
          dall'articolo 1, commi 2 e  3,  o  la  presentazione  della
          formale richiesta  di  vaccinazione  all'azienda  sanitaria
          locale territorialmente competente. 
              4. Entro il 20  luglio  i  dirigenti  scolastici  delle
          istituzioni  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e   i
          responsabili dei  servizi  educativi  per  l'infanzia,  dei
          centri di formazione professionale regionale e delle scuole
          private non paritarie trasmettono la documentazione di  cui
          al comma 3  pervenuta,  ovvero  ne  comunicano  l'eventuale
          mancato  deposito,  alla  azienda  sanitaria  locale   che,
          qualora la medesima o altra azienda sanitaria  non  si  sia
          gia'  attivata  in  ordine  alla  violazione  del  medesimo
          obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di  competenza
          e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo
          1, comma 4. 
              Omissis.".