Art. 18 Identificazione dei titolari dei diritti 1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati: a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva; b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza; 2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. 3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.