Art. 18. Norme transitorie e finali 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti. 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilita', di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto. 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'ultimo periodo e' abrogato. 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati. 5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti «consiglio scientifico». L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, e' abrogato. 6. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.