Art. 18 
 
 
            Minori richiedenti protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; 
  b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per i minori stranieri non  accompagnati  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; 
  c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole:  «Il  tutore»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile  della  struttura  di
accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva  2005/85/CE
          recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
          membri ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di rifugiato), come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio  personale).
          - 1.  Il  colloquio  personale  si  svolge  in  seduta  non
          pubblica, senza la  presenza  dei  familiari,  a  meno  che
          l'autorita' decidente non ritenga  che  un  esame  adeguato
          comporti anche la presenza di altri familiari. 
              1-bis. Nel  corso  del  colloquio,  al  richiedente  e'
          assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente
          gli elementi addotti a fondamento della  domanda  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251. 
              2. In presenza  di  un  cittadino  straniero  portatore
          delle particolari esigenze di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2005,  n.  140,  al  colloquio  puo'
          essere  ammesso  personale  di  sostegno  per  prestare  la
          necessaria assistenza. 
              3. Il colloquio del minore  si  svolge  innanzi  ad  un
          componente della Commissione con specifica formazione, alla
          presenza  del  genitore  che  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale o del tutore, nonche' del personale di  cui  al
          comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
          territoriale  puo'  procedere  nuovamente  all'ascolto  del
          minore anche senza la presenza del genitore o  del  tutore,
          fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2,
          se lo  ritiene  necessario  in  relazione  alla  situazione
          personale del minore e al  suo  grado  di  maturita'  e  di
          sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso
          si applicano le disposizioni dell'art.  18,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  e'  assistito  da  un
          avvocato ai  sensi  dell'art.  16,  questi  e'  ammesso  ad
          assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere  visione
          del verbale e di acquisirne copia.». 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla  rappresentanza
          legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi  assistere,
          a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non
          accompagnati si applicano  le  disposizioni  dell'art.  76,
          comma 4-quater, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              2. Nel caso di impugnazione  delle  decisioni  in  sede
          giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da  un
          avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano
          le condizioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115.  In  ogni  caso  per
          l'attestazione dei redditi prodotti all'estero  si  applica
          l'art. 94 del medesimo decreto.». 
              - Il testo dell'art.  26  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, cosi' come modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art.  26  (Istruttoria  della  domanda  di  protezione
          internazionale). - 1. La domanda  di  asilo  e'  presentata
          all'ufficio di polizia di frontiera  ovvero  alla  questura
          competente  per  il  luogo   di   dimora.   Nel   caso   di
          presentazione della domanda  all'ufficio  di  frontiera  e'
          disposto  l'invio  del  richiedente  presso   la   questura
          competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
          di cui al comma 2. Nei casi in cui il  richiedente  e'  una
          donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 
              2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  protezione
          internazionale, redige il verbale delle  dichiarazioni  del
          richiedente   su   appositi   modelli   predisposti   dalla
          Commissione nazionale, a cui e' allegata la  documentazione
          prevista dall'art. 3 del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251. Il verbale e' approvato  e  sottoscritto  dal
          richiedente cui ne e'  rilasciata  copia,  unitamente  alla
          copia della documentazione allegata. 
              2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro
          tre giorni lavorativi dalla manifestazione  della  volonta'
          di  chiedere  la  protezione  ovvero   entro   sei   giorni
          lavorativi nel caso  in  cui  la  volonta'  e'  manifestata
          all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I  termini   sono
          prorogati di dieci giorni  lavorativi  in  presenza  di  un
          elevato  numero  di  domande  in  conseguenza   di   arrivi
          consistenti e ravvicinati di richiedenti. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma  3,  nei
          casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013  la  questura  avvia  le  procedure   per   la
          determinazione dello Stato  competente  per  l'esame  della
          domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3. 
              4. 
              5. Quando la domanda e' presentata  da  un  minore  non
          accompagnato,  l'autorita'  che  la  riceve   sospende   il
          procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale  dei
          minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
          e per la nomina del tutore, ovvero  il  responsabile  della
          struttura di accoglienza ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   e   successive
          modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti,  del
          codice civile.  Il  giudice  tutelare  nelle  quarantottore
          successive alla comunicazione della questura provvede  alla
          nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto  con
          il minore per informarlo della  propria  nomina  e  con  la
          questura  per   la   conferma   della   domanda   ai   fini
          dell'ulteriore  corso  del  procedimento  di  esame   della
          domanda. 
              6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
          5 informa immediatamente il Servizio centrale  del  sistema
          di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui
          all'art. 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, per l'inserimento  del  minore  in  una  delle
          strutture operanti nell'ambito del  Sistema  di  protezione
          stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al
          giudice  tutelare.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
          l'immediato  inserimento  del  minore  in   una   di   tali
          strutture, l'assistenza e  l'accoglienza  del  minore  sono
          temporaneamente assicurate  dalla  pubblica  autorita'  del
          comune dove si trova il minore.».