Art. 18 
 
 
    (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane) 
 
  1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane: 
  a) possono predisporre  il  bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2017; 
  b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari,
possono  applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo  libero  e
destinato. 
  2. Al comma 3, dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: "per  l'anno  2016"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per  l'anno  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016  n.  232,  dopo  il
comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  si
applicano  anche  con  riferimento  all'esercizio  finanziario  2017,
tenuto  conto  degli  avanzi  di  amministrazione  vincolati  e   dei
rendiconti relativi all'anno 2016.