Art. 18 
 
                Categorie e contingenti di personale 
 
  1. Dirigenti scolastici, docenti e personale  amministrativo  della
scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori  ruolo  e
destinati alle attivita' previste  dal  presente  articolo  entro  il
limite complessivo di 674 unita', comprensivo delle unita'  destinate
al sostegno degli alunni con disabilita' e delle unita' destinate  al
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di
cui all'articolo 1, comma  7,  della  legge  n.  107  del  2015,  con
particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e
dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo  comprende  50
posti individuati nei limiti delle  dotazioni  organiche  determinate
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio
2015, n. 107, mentre non comprende il personale di  cui  all'articolo
35.  I  contingenti  delle  categorie  di  personale   da   destinare
all'estero sono stabiliti  su  base  triennale  dal  Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  decreto
adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca,
sentite le  autorita'  diplomatiche  e  consolari.  Con  le  medesime
modalita' possono essere apportate variazioni annuali nel  corso  del
triennio. 
  2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali
all'estero,  ad  ambasciate  o  a  uffici  consolari.   I   dirigenti
scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono  e
coordinano le attivita' scolastiche  di  cui  al  capo  I,  nell'area
geografica determinata dal Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  sulla  base  delle   indicazioni   del
titolare della sede o del funzionario da lui delegato e  in  raccordo
con gli istituti italiani di cultura. 
  3. I docenti possono essere  assegnati  ad  una  o  piu'  attivita'
scolastiche all'estero per svolgere attivita'  didattica,  promuovere
la lingua e la cultura italiana e partecipare  a  progetti,  previsti
dal  piano   triennale   dell'offerta   formativa,   finalizzati   al
miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento  del  successo
scolastico e formativo ed al superamento del  disagio  scolastico.  I
docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal
dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare
o, in caso di  sua  assenza  o  impedimento,  dal  capo  dell'ufficio
consolare. 
  4. Il personale  amministrativo  puo'  essere  destinato  a  scuole
statali  all'estero,  a  rappresentanze  diplomatiche  o   a   uffici
consolari   per   l'organizzazione   delle   attivita'    scolastiche
all'estero, nel rispetto del profilo professionale  di  appartenenza.
L'attivita'  del  personale   amministrativo   in   servizio   presso
rappresentanze diplomatiche o uffici  consolari  e'  organizzata  dal
dirigente scolastico o, in caso di assenza o  impedimento,  dal  capo
dell'ufficio consolare. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «7.  Le  istituzioni  scolastiche,  nei  limiti   delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
          posti   dell'organico    dell'autonomia,    in    relazione
          all'offerta  formativa  che   intendono   realizzare,   nel
          rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
          della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di
          flessibilita',  nonche'  in  riferimento  a  iniziative  di
          potenziamento  dell'offerta  formativa  e  delle  attivita'
          progettuali,  per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
              a)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning; 
              b) potenziamento delle competenze matematico-logiche  e
          scientifiche; 
              c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
          cultura musicali, nell'arte e nella storia  dell'arte,  nel
          cinema, nelle tecniche e  nei  media  di  produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
              d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
          attiva   e   democratica   attraverso   la   valorizzazione
          dell'educazione interculturale e  alla  pace,  il  rispetto
          delle differenze e il dialogo tra le culture,  il  sostegno
          dell'assunzione   di    responsabilita'    nonche'    della
          solidarieta'  e  della  cura  dei  beni  comuni   e   della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
              e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
          conoscenza   e   al   rispetto   della   legalita',   della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
              f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai  media
          di produzione e diffusione delle immagini; 
              g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
          comportamenti ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
              h) sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
              i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
              l)   prevenzione   e   contrasto   della    dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
              m) valorizzazione della scuola  intesa  come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
              n) apertura pomeridiana delle scuole  e  riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
              o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
          ciclo di istruzione; 
              p)     valorizzazione     di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
              q) individuazione di percorsi e di  sistemi  funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
              r)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
              s) definizione di un sistema di orientamento». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  64,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, e comunque nel  limite  massimo
          di cui al comma 201 del presente articolo,  e'  determinato
          l'organico dell'autonomia su base regionale».