Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non e' ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti agli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note agli articoli 12 e 17.