Art. 18 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.''.».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Coordinamento con la legislazione vigente). - 1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "delle societa'" sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni"; b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo", ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Le aziende speciali e le istituzioni". 2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'" sono sostituite dalle seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni"; b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le istituzioni e le societa'" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende speciali e le istituzioni"; c) al comma 555, le parole: "diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . 2-ter. All'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.». - Per l'art. 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si vedano le note all'art. 5.