Art. 18 
 
 
                      Disposizioni procedurali 
 
  1. Le procedure per l'espletamento delle attivita' di  controllo  e
vigilanza di cui al presente Capo,  che  tengono  conto  di  principi
consolidati di valutazione  del  rischio,  dei  reclami  e  di  altre
informazioni, nonche' le  modalita'  di  irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel  rispetto
di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con
decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti,  adottato
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del  regolamento
(UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa  a  disposizione
sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro  o  il
richiamo  entro   un   termine   stabilito,   dispongono   in   senso
proporzionato alla natura del rischio, sono  adeguatamente  motivati,
indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui e'  possibile
ricorrere  e  sono  notificati  all'interessato  entro  sette  giorni
dall'adozione. 
  3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine  e
la sicurezza pubblica, per la salute, per  l'incolumita'  pubblica  o
privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56  del
regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito
di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo
e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti,  ai
sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 7. (Comunicazione di avvio del  procedimento).  -
          1. Ove non sussistano ragioni di impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 8, ai  soggetti  nei  confronti  dei
          quali il  provvedimento  finale  e'  destinato  a  produrre
          effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per   legge   debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
              2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.".