Art. 18 
 
 
                     Assicurazione obbligatoria 
 
  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari  devono
assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo
svolgimento  dell'attivita'   di   volontariato,   nonche'   per   la
responsabilita' civile verso i terzi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanarsi
di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  Codice,
sono individuati meccanismi assicurativi  semplificati,  con  polizze
anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 
  3.  La  copertura  assicurativa  e'   elemento   essenziale   delle
convenzioni tra gli enti  del  Terzo  settore  e  le  amministrazioni
pubbliche, e i relativi  oneri  sono  a  carico  dell'amministrazione
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.