Art. 18 
 
 
            Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
  1. L'INPS, gli istituti finanziatori  e  le  imprese  assicuratrici
sono titolari, ciascuno per il  proprio  ambito  di  competenza,  dei
trattamenti di dati personali necessari all'attuazione  dell'articolo
1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  del
presente decreto. 
  2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto  sono
svolti  e  conservati  esclusivamente  per  le   finalita'   indicate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. 
  3. I flussi  informativi  previsti  dagli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 11 ed i dati  trattati  dall'INPS  devono  attuarsi  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, con particolare  riguardo  alle  misure  di  sicurezza,  alla
modalita' di trasmissione e di  accesso  selettivo  e  ai  termini  e
modalita' di conservazione dei dati, oltre alla  registrazione  delle
operazioni effettuate. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a  178,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.