Art. 18 
 
                         Progetto esecutivo 
 
  1. Il progetto esecutivo indica, in  modo  compiuto,  entrando  nel
dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie
operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i  materiali  da
utilizzare riguardanti le singole parti del complesso;  prescrive  le
modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base
di  indagini  dirette  ed  adeguate   campionature   di   intervento,
giustificate dall'unicita'  dell'intervento  conservativo;  indica  i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 
  2. Sono documenti del progetto esecutivo: 
  a) la relazione generale; 
  b) le relazioni specialistiche; 
  c)  gli  elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli   delle
strutture e degli impianti; 
  d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
  e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e  delle  sue
parti; 
  f) il piano di sicurezza e di coordinamento; 
  g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
  h) il cronoprogramma; 
  i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
  l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.