Art. 18 Progetto esecutivo 1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 2. Sono documenti del progetto esecutivo: a) la relazione generale; b) le relazioni specialistiche; c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) il piano di sicurezza e di coordinamento; g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; h) il cronoprogramma; i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.