Art. 18 
 
                  Destinazione dei beni confiscati 
 
  1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e  delle  aziende).  -  1.
L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo  di
confisca,   qualora   l'immobile   risulti   ancora   occupato,   con
provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione
dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto  dall'articolo
40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga  opportuno  in  vista  dei
provvedimenti di destinazione da adottare». 
  2. I commi 1  e  2  dell'articolo  46  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. La restituzione dei beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle
aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli
articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita'
istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o
di protezione civile di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell'articolo
48,  comma  3,  del  presente  decreto  e   la   restituzione   possa
pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei  cui
confronti  venga  a  qualunque  titolo  dichiarato  il  diritto  alla
restituzione del bene ha  diritto  alla  restituzione  di  una  somma
equivalente  al  valore  del  bene  confiscato  come  risultante  dal
rendiconto di gestione, al netto delle  migliorie,  rivalutato  sulla
base del tasso di inflazione annua. In  caso  di  beni  immobili,  si
tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 
  2. Il comma  1  si  applica  altresi'  quando  il  bene  sia  stato
venduto». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro trenta giorni  dalla  comunicazione
del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma
4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di  destinazione,  per
la  tutela  dei  beni  confiscati  si  applica   il   secondo   comma
dell'articolo 823 del codice civile». 
  4. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie  o
totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e'  priva  di
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti
del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo  aver  assunto
le determinazioni previste  dai  commi  seguenti.  In  ogni  caso  la
vendita  delle  partecipazioni  societarie   viene   effettuata   con
modalita' tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
preesistenti»; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  mantenuti  nel  patrimonio   dello   Stato   e,   previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri,  utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche»; 
      2) alla lettera c): 
        2.1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «sociali»  sono
inserite le seguenti: «ovvero economiche, con  vincolo  di  reimpiego
dei proventi per finalita' sociali»; 
        2.2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «periodicamente
aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»; 
        2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate  forme  e  in
modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel  sito  internet
istituzionale dell'ente»; 
        2.4) dopo il terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «La
mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai  sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; 
        2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le  seguenti:
«, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo  di  lucro»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli Enti  parco
nazionali e regionali»; 
        2.6) al sesto periodo,  le  parole:  «I  beni  non  assegnati
possono essere utilizzati dagli enti territoriali  per  finalita'  di
lucro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  beni  non  assegnati  a
seguito di procedure di evidenza pubblica possono  essere  utilizzati
dagli enti territoriali per finalita' di lucro»; 
        2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»; 
        2.8) dopo l'ultimo periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  «La
destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni,  nonche'  il
reimpiego   per   finalita'   sociali    dei    proventi    derivanti
dall'utilizzazione  per  finalita'  economiche,   sono   soggetti   a
pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o
assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario
ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
richiesto»; 
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis)   assegnati,   a   titolo   gratuito,    direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera  c),
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sulla base di apposita  convenzione  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento,  ove  risulti  evidente  la  loro  destinazione  sociale
secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a   legislazione
vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in  immobili  confiscati,
qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine  di  trenta
giorni  dalla  notificazione   dell'invito   al   ritiro   da   parte
dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del  Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai  fini  della
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma  9.  Non  si  procede  alla
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla  diffusione  nel  sito
informatico, siano richiesti dalle amministrazioni  statali  o  dagli
enti territoriali come individuati dal  presente  articolo.  In  tale
caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed
alla    consegna    all'amministrazione     richiedente,     mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento  negativo
della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione
dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3,  lettera
c), o in via residuale alla loro distruzione»; 
    d) al comma 8, lettera a): 
      1) al primo  periodo,  le  parole:  «a  titolo  gratuito»  sono
sostituite dalle seguenti: «in comodato»; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «Nella   scelta
dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»; 
      3)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «all'affitto»  sono
inserite le seguenti: «e al comodato»; 
    e) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
  «8-ter. Le aziende sono  mantenute  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinate, senza che ne  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le
modalita' operative, al  trasferimento  per  finalita'  istituzionali
agli enti o  alle  associazioni  individuati,  quali  assegnatari  in
concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi  previste,
qualora si  ravvisi  un  prevalente  interesse  pubblico,  anche  con
riferimento all'opportunita'  della  prosecuzione  dell'attivita'  da
parte dei soggetti indicati»; 
    f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di  volontariato  che
operano nel sociale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  soggetti
previsti dal comma 3, lettera c)»; 
    g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
  «15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e  sentito
il Comitato  consultivo  di  indirizzo,  puo'  altresi'  disporre  il
trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di  beni  che  gli  enti
territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a  qualsiasi   titolo   per
finalita' istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio  direttivo  e'
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. 
  15-ter. Per la  destinazione  dei  beni  immobili  confiscati  gia'
facenti  parte  del  patrimonio  aziendale   di   societa'   le   cui
partecipazioni sociali siano state confiscate in  via  totalitaria  o
siano comunque tali da assicurare il  controllo  della  societa',  si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con  delibera
del  Consiglio  direttivo,  puo'  dichiarare,  tuttavia,  la   natura
aziendale  dei  predetti  immobili,  ordinando  al  conservatore  dei
registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le  trascrizioni
pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo
alla medesima societa'. In caso di  vendita  di  beni  aziendali,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47  e  48  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46.  (Restituzione  per  equivalente).  -  1.  La
          restituzione dei beni confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
          culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, puo' avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto
          delle  migliorie,  quando  i  beni  medesimi   sono   stati
          assegnati per finalita' istituzionali o sociali,  per  fini
          di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di
          cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del
          presente  decreto  e  la  restituzione  possa  pregiudicare
          l'interesse pubblico. In tal  caso  l'interessato  nei  cui
          confronti venga a qualunque titolo  dichiarato  il  diritto
          alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione  di
          una somma equivalente al valore del  bene  confiscato  come
          risultante dal  rendiconto  di  gestione,  al  netto  delle
          migliorie, rivalutato sulla base del  tasso  di  inflazione
          annua.  In  caso  di  beni   immobili,   si   tiene   conto
          dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 
              2. Il comma 1 si applica altresi' quando  il  bene  sia
          stato venduto. 
              3. Nei casi di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  tribunale
          determina il valore del bene e ordina  il  pagamento  della
          somma, ponendola a carico: 
                a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene
          sia stato venduto; 
                b) dell'amministrazione assegnataria,  in  tutti  gli
          altri casi.". 
              «Art. 47.  (Procedimento  di  destinazione).  -  1.  La
          destinazione dei beni immobili  e  dei  beni  aziendali  e'
          effettuata   con   delibera   del    Consiglio    direttivo
          dell'Agenzia, sulla base della stima del valore  risultante
          dalla relazione di cui all'articolo 36,  e  da  altri  atti
          giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria  dall'Agenzia
          una nuova stima. 
              2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di
          destinazione entro novanta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili
          di  ulteriori  novanta  giorni  in   caso   di   operazioni
          particolarmente complesse. Nel caso di  applicazione  delle
          disposizioni di cui  al  titolo  IV,  il  provvedimento  di
          destinazione  e'  adottato  entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi
          dell'articolo 61, comma 4. Anche  prima  dell'adozione  del
          provvedimento di  destinazione,  per  la  tutela  dei  beni
          confiscati si applica il secondo  comma  dell'articolo  823
          del codice civile.». 
              «Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme).  -  1.
          L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso.  La  vendita   delle   partecipazioni   societarie
          maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
          la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
          degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di  beni
          immobili e, comunque, dopo aver assunto  le  determinazioni
          previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita  delle
          partecipazioni societarie viene  effettuata  con  modalita'
          tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
          preesistenti; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
              1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle
          somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
          concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
              2. La disposizione del comma  1  non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
              3. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) mantenuti nel patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche; 
                c) trasferiti per finalita' istituzionali  o  sociali
          ovvero economiche, con vincolo di  reimpiego  dei  proventi
          per finalita' sociali, in via  prioritaria,  al  patrimonio
          del comune ove l'immobile e'  sito,  ovvero  al  patrimonio
          della provincia o  della  regione.  Gli  enti  territoriali
          provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
          ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
          cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito  internet
          istituzionale dell'ente, deve contenere i dati  concernenti
          la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei  beni
          nonche',  in  caso  di  assegnazione  a   terzi,   i   dati
          identificativi del concessionario e gli estremi,  l'oggetto
          e  la  durata  dell'atto   di   concessione.   La   mancata
          pubblicazione  comporta  responsabilita'  dirigenziale   ai
          sensi dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi  o
          attraverso associazioni, possono amministrare  direttamente
          il bene o, sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo
          in concessione,  a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita'  di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
          altre  tipologie  di  cooperative  purche'   a   mutualita'
          prevalente, fermo  restando  il  requisito  della  mancanza
          dello scopo di lucro,  e  agli  operatori  dell'agricoltura
          sociale riconosciuti ai sensi  delle  disposizioni  vigenti
          nonche'  agli  Enti  parco  nazionali   e   regionali.   La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non assegnati a seguito di procedure di  evidenza  pubblica
          possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
          finalita' di lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se  entro
          un   anno   l'ente   territoriale   non    ha    provveduto
          all'assegnazione o all'utilizzazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei
          mesi  il  sindaco  invia  al  Direttore  dell'Agenzia   una
          relazione sullo stato  della  procedura.  La  destinazione,
          l'assegnazione  e  l'utilizzazione  dei  beni,  nonche'  il
          reimpiego per  finalita'  sociali  dei  proventi  derivanti
          dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono  soggetti
          a pubblicita' nei siti internet  dell'Agenzia  e  dell'ente
          utilizzatore  o  assegnatario,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Agenzia  revoca  la
          destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
          soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
          richiesto; 
                c-bis) assegnati,  a  titolo  gratuito,  direttamente
          dall'Agenzia agli enti o alle  associazioni  indicati  alla
          lettera c), in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sulla  base  di
          apposita  convenzione  nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
          ove risulti evidente la loro destinazione  sociale  secondo
          criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
                d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo  74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni  di  cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
              5. I beni di cui al comma 3, di cui non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e  dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla  data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          indicato al terzo periodo, il prezzo minimo  della  vendita
          non puo', comunque, essere determinato in misura  inferiore
          all'80 per cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto
          salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
          vendita e' effettuata agli  enti  pubblici  aventi  tra  le
          altre     finalita'     istituzionali     anche      quella
          dell'investimento    nel    settore    immobiliare,    alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
              6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
          Forze di polizia possono  costituire  cooperative  edilizie
          alle  quali  e'  riconosciuto   il   diritto   di   opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 5. 
              7.  Gli  enti  territoriali   possono   esercitare   la
          prelazione all'acquisto dei beni di cui  al  comma  5.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'  e
          le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del
          presente  comma.  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto
          regolamento e' comunque possibile  procedere  alla  vendita
          dei beni. 
              7-bis.  Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in
          immobili  confiscati,  qualora  non  vengano  ritirati  dal
          proprietario   nel   termine   di   trenta   giorni   dalla
          notificazione dell'invito al ritiro da parte  dell'Agenzia,
          sono alienati a cura della stessa  Agenzia  anche  a  mezzo
          dell'istituto  vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del
          Consiglio direttivo, mediante  pubblicazione  per  quindici
          giorni consecutivi  del  relativo  avviso  di  vendita  nel
          proprio sito  internet.  Ai  fini  della  destinazione  dei
          proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  beni  mobili,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
          alla  vendita  dei  beni  che,  entro  dieci  giorni  dalla
          diffusione nel  sito  informatico,  siano  richiesti  dalle
          amministrazioni statali  o  dagli  enti  territoriali  come
          individuati dal presente articolo. In tale caso,  l'Agenzia
          provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed  alla
          consegna    all'amministrazione    richiedente,    mediante
          sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento
          negativo  della  procedura  di  vendita,   l'Agenzia   puo'
          procedere all'assegnazione dei beni a  titolo  gratuito  ai
          soggetti previsti  dal  comma  3,  lettera  c),  o  in  via
          residuale alla loro distruzione. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero in comodato, senza  oneri  a  carico  dello
          Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti  dell'impresa
          confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
          sono  privilegiate  le  soluzioni   che   garantiscono   il
          mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non  possono
          essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
          di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se  taluno
          dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o  convivente
          con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in  cui
          nei  suoi  confronti  sia   stato   adottato   taluno   dei
          provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              8-bis. I beni aziendali di  cui  al  comma  8,  ove  si
          tratti di immobili facenti  capo  a  societa'  immobiliari,
          possono  essere  altresi'  trasferiti,  per  le   finalita'
          istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
          in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene  e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
          qualora tale destinazione non pregiudichi  la  prosecuzione
          dell'attivita'  d'impresa  o  i   diritti   dei   creditori
          dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e
          della giustizia, sono determinate  le  modalita'  attuative
          della disposizione di cui al precedente periodo in modo  da
          assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti  beni  senza
          pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i  relativi
          proventi e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il trasferimento  di  cui  al  primo  periodo  e'
          disposto,  conformemente  al  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. 
              8-ter. Le aziende sono mantenute  al  patrimonio  dello
          Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori
          oneri  per   la   finanza   pubblica,   con   provvedimento
          dell'Agenzia che ne disciplina le modalita'  operative,  al
          trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o  alle
          associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
          dal comma 3, lettera c), con  le  modalita'  ivi  previste,
          qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico,  anche
          con   riferimento   all'opportunita'   della   prosecuzione
          dell'attivita' da parte dei soggetti indicati. 
              9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
              10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui  al
          comma 5, al netto delle spese per la gestione e la  vendita
          degli stessi, affluiscono  al  Fondo  unico  giustizia  per
          essere  riassegnati,  previo  versamento  all'entrata   del
          bilancio dello Stato, nella misura  del  50  per  cento  al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
          del  50  per  cento,  al  Ministero  della  giustizia,  per
          assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
          giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
          con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 
              11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
              12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti  previsti
          dal comma 3, lettera c). 
              12-bis. Sono destinati  in  via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
              13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
          dei commi 3 e 8 del presente articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
              14. I trasferimenti e le cessioni di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
              15.  Quando  risulti  che  i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento. 
              15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo
          e  sentito  il  Comitato  consultivo  di  indirizzo,   puo'
          altresi' disporre il trasferimento  dei  medesimi  beni  al
          patrimonio  degli  enti  territoriali   che   ne   facciano
          richiesta,  qualora  si  tratti  di  beni  che   gli   enti
          territoriali medesimi gia' utilizzano  a  qualsiasi  titolo
          per finalita'  istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio
          direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
          dell'azienda confiscata. 
              15-ter.  Per  la   destinazione   dei   beni   immobili
          confiscati gia' facenti parte del patrimonio  aziendale  di
          societa'  le  cui  partecipazioni   sociali   siano   state
          confiscate in via totalitaria  o  siano  comunque  tali  da
          assicurare il controllo della  societa',  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
          Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia,  la  natura
          aziendale dei predetti immobili, ordinando al  conservatore
          dei registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le
          trascrizioni  pregiudizievoli   al   fine   di   assicurare
          l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'.  In
          caso  di  vendita  di  beni  aziendali,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al comma 5.».