Art. 18 Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Il soggetto autorizzante puo' sospendere o revocare l'autorizzazione se ravvisa, anche a seguito di inadempienze del soggetto autorizzato e di segnalazioni relative a quanto emerso in sede di controlli su strada, che il proseguimento delle sperimentazioni puo' causare un rischio per la sicurezza della circolazione. Nei casi in cui emergono inadempienze, violazioni e in caso di incidente stradale, l'organo di polizia intervenuto effettua una segnalazione circostanziata all'ente autorizzante.