Art. 18. Revisori legali 1. Ove, ai fini dello svolgimento della prestazione professionale nei confronti dei clienti, si avvalgano della collaborazione di terzi, i revisori legali sono responsabili dell'adempimento degli obblighi del presente regolamento. In tale ipotesi, i revisori legali sono in ogni caso tenuti: a) a nominare il responsabile antiriciclaggio, ove tale responsabilita' non sia rivestita da loro stessi; b) a definire in modo chiaro, completo e documentato, nell'ambito dei contratti di collaborazione, i compiti e le responsabilita' assegnati ai collaboratori, qualunque sia il titolo della collaborazione da questi prestata; c) a fornire ai collaboratori gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, necessarie per lo svolgimento delle attivita' e per i connessi adempimenti finalizzati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; d) ad approntare un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo; e) ad esercitare nel continuo un'attivita' di direzione, supervisione e controllo sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo da parte dei collaboratori; f) ad accertare che i collaboratori posseggano un'adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.