Art. 18 Prove d'esame 1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto del lavoro; c) diritto della navigazione; d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; e) nozioni di medicina legale; f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale. 5. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonche' dell'informatica. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio. 9. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.