Art. 18 
 
                  Rinvio lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere  dal
1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti
nel territorio  dello  Stato,  che  effettuano  acquisti  di  beni  o
servizi,  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
professione,  presso  esercenti  che  trasmettono  telematicamente  i
corrispettivi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione
a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione  e'  necessario  che  i  contribuenti,  al
momento  dell'acquisto,  comunichino  il   proprio   codice   fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle  entrate
i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 127. »; 
  b) il comma 543 e' abrogato; 
  c)  il  comma  544  e'  sostituito  dal  seguente:   «   544.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le  modalita'
tecniche relative alle  operazioni  di  estrazione,  l'entita'  e  il
numero  dei  premi  messi  a   disposizione,   nonche'   ogni   altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.  Il  divieto
di pubblicita' per giochi  e  scommesse,  previsto  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica  alla
lotteria di cui al comma 540. ». 
  2. Al fine di  garantire  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una  2.
Al  fine  di  garantire  le  risorse   finanziarie   necessarie   per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26. 
  (( 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate  a  sollecitare
donazioni di  importo  non  inferiore  a  euro  500,  anche  mediante
l'intervento  degli  intermediari  finanziari   che   gestiscono   il
patrimonio dei soggetti partecipanti.  Il  ricavato  derivante  dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei  citati
enti per la realizzazione di progetti sociali. 
  2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  sono  disciplinate  le  modalita'  tecniche   di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis,  prevedendo,  in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto  sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome  del  vincitore,  con
relativo riconoscimento pubblico. ))