Art. 18 
 
Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a  duplice
                           uso non listati 
 
  1. Chiunque effettua  operazioni  di  esportazione  di  prodotti  a
duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati, anche  in  forma
intangibile, di transito o di trasferimento  all'interno  dell'Unione
europea, ovvero  presta  servizi  di  intermediazione  concernenti  i
prodotti medesimi,  senza  la  relativa  autorizzazione,  ovvero  con
autorizzazione  ottenuta  fornendo  dichiarazioni  o   documentazione
false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con  la  multa
da euro 25.000 a euro a 250.000 euro. 
  2.  Chiunque  effettua,  le  operazioni  di  cui  al  comma  1   in
difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa  autorizzazione,
e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la  multa  da
euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 
  3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono  o
furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2.  Quando
non e' possibile disporre la confisca delle  cose  di  cui  al  primo
periodo e' ordinata la  confisca  di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la
disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al  profitto
del reato. 
  4. L'esportatore o l'intermediario che non  fornisce  all'Autorita'
competente le informazioni prescritte dall'articolo 9,  comma  7,  e'
punito con la pena dell'arresto fino a due anni o  con  l'ammenda  da
euro 15.000 ad euro 90.000. 
  5. L'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a  duplice
uso non  listati  o  l'intermediario  che  omette  di  comunicare  le
variazioni  delle  informazioni  e  dei  dati  intervenute  dopo   la
presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti  e,
se  prescritto,  su  registri  commerciali,  gli  elementi   previsti
dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, o che non
adempie agli obblighi di  conservazione  previsti  dall'articolo  10,
comma  8,  o  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 10, comma  8,  e  dell'articolo  17,
comma 2, e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000
euro. Alla medesima sanzione e' assoggettato  l'esportatore  che  non
adempie  agli  obblighi  di  conservazione  ed  esibizione   di   cui
all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 12, comma 6.