Art. 18 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»; b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».
Note all'art. 18: - Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».