Art. 18 Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, si veda in note all'art. 1.