Art. 18 Misure urgenti 1. Quando risultano situazioni di particolari gravita' e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge. 2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: Ā«Allo scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo' avvalersi del Servizio centrale di protezioneĀ».
Note all'art. 18: - Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 10.