Art. 18 
 
 
                           Misure urgenti 
 
  1. Quando risultano situazioni di particolari  gravita'  e  urgenza
che non consentono di attendere la  deliberazione  della  commissione
centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto  e  settimo
periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di
cui all'articolo 26 della presente legge. 
  2. Dopo il  settimo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  13  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,  e'  inserito  il  seguente:  Ā«Allo
scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza  puo'  avvalersi
del Servizio centrale di protezioneĀ». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo modificato dalla  legge  qui  pubblicata
          dell'art. 13 del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,
          n. 82, vedi nelle note all'art. 10.