Art. 18 Distributori automatici 1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.