Art. 18 
 
              Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A. 
 
  1.  Gli  organi  di  Agecontrol  restano  in   carica   sino   alla
cancellazione dal registro delle  imprese  di  cui  all'articolo  16,
comma 2. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  bilancio  di  chiusura  della   societa'   e'
deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione  della
societa' e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che  ne  informa
il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze;  in  caso
di inottemperanza, il Direttore  dell'Agenzia  provvede  all'adozione
del bilancio di chiusura della societa' entro i  successivi  sessanta
giorni, ferme restando le responsabilita'  gestorie  in  materia  dei
predetti organi. 
  3. Ai componenti  degli  organi  della  societa'  sono  corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  soltanto
fino alla data della soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al
comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute  e  documentate,  entro  il
termine di cui al medesimo periodo, nella misura gia' in godimento.