Art. 18 
 
                      Modifiche all'articolo 65 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto»,  le  parole  «e
Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le  parole  «Ambito  14:
Sicilia» sono aggiunte le seguenti:  «;  Ambito  15:  Friuli  Venezia
Giulia»; 
    b) al comma 3, dopo la parola «3,» e' inserita la seguente: «4,»;
le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»; 
    c) al comma 4, la parola «4» e' soppressa; 
    d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui  uno»  sono
soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno
per ciascun territorio di riferimento,». 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  l'articolo  65,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art 65 (Organismi territoriali di controllo). - 1. Gli
          OTC sono uffici territoriali  dell'ONC  privi  di  autonoma
          soggettivita'    giuridica,    chiamati     a     svolgere,
          nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV  nel
          territorio di riferimento, in conformita'  alle  norme  del
          presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC. 
              2. Sono istituiti i seguenti OTC: 
              Ambito 1: Liguria; 
              Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta; 
              Ambito 3: Lombardia; 
              Ambito 4: Veneto; 
              Ambito 5: Trento e Bolzano; 
              Ambito 6: Emilia-Romagna; 
              Ambito 7: Toscana; 
              Ambito 8: Marche e Umbria; 
              Ambito 9: Lazio e Abruzzo; 
              Ambito 10: Puglia e Basilicata; 
              Ambito 11: Calabria; 
              Ambito 12: Campania e Molise; 
              Ambito 13: Sardegna; 
              Ambito 14: Sicilia. 
              Ambito 15: Friuli Venezia Giulia; 
              3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14
          e 15 sono composti da: 
              a)  quattro  membri,  di  cui  uno  con   funzioni   di
          Presidente, designati dalle FOB; 
              b)  un  membro,  espressione  delle  organizzazioni  di
          volontariato del  territorio,  designato  dall'associazione
          degli enti  del  Terzo  settore  piu'  rappresentativa  sul
          territorio di riferimento in ragione del numero di enti del
          Terzo settore  ad  essa  aderenti,  aventi  sede  legale  o
          operativa nel territorio di riferimento; 
              c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei
          comuni italiani (ANCI); 
              d) un membro designato dalla Regione. 
              4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12  sono
          composti da: 
              a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
          designati dalle FOB; 
              b) due  membri,  espressione  delle  organizzazioni  di
          volontariato del  territorio,  designati  uno  per  ciascun
          territorio di riferimento dall'associazione degli enti  del
          Terzo  settore  piu'  rappresentativa  sul  territorio   di
          riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore
          ad essa  aderenti,  aventi  sede  legale  o  operativa  nei
          territori di riferimento; 
              c) due membri designati  dalla  Associazione  nazionale
          dei comuni italiani (ANCI); 
              d) due membri designati, uno per ciascun territorio  di
          riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome. 
              5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  durano  in
          carica tre anni, ed in ogni caso sino al  loro  rinnovo,  e
          non  possono  essere  nominati  per  piu'  di  tre  mandati
          consecutivi. Per ogni componente effettivo e' designato  un
          supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere
          corrisposti emolumenti a favore  dei  componenti,  gravanti
          sul FUN o sul bilancio dello Stato. 
              6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta  un  proprio
          regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la  sua
          approvazione. 
              7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita'
          alle norme, ai  principi  e  agli  obiettivi  del  presente
          decreto, alle disposizioni dello statuto e  alle  direttive
          dell'ONC, e al proprio regolamento che dovra' disciplinarne
          nel dettaglio le modalita' di esercizio: 
              a) ricevono le domande e  istruiscono  le  pratiche  di
          accreditamento  dei  CSV,  in  particolare  verificando  la
          sussistenza dei requisiti di accreditamento; 
              b)  verificano  periodicamente,  con   cadenza   almeno
          biennale, il mantenimento dei requisiti  di  accreditamento
          come CSV; sottopongono altresi' a verifica i CSV quando  ne
          facciano   richiesta   formale   motivata   il   Presidente
          dell'organo di controllo interno del CSV o  un  numero  non
          inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero  di
          enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale
          degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali  del
          Registro unico nazionale del Terzo settore; 
              c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione
          il finanziamento deliberato dall'ONC su base  regionale  ed
          ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV; 
              d)  verificano  la  legittimita'   e   la   correttezza
          dell'attivita' dei CSV in relazione all'uso  delle  risorse
          del   FUN,   nonche'   la   loro    generale    adeguatezza
          organizzativa, amministrativa e  contabile,  tenendo  conto
          delle disposizioni del presente decreto e  degli  indirizzi
          generali strategici fissati dall'ONC; 
              e)   nominano,   tra   i   revisori   legali   iscritti
          nell'apposito  registro  e  con  specifica  competenza   in
          materia di Terzo  settore,  un  componente  dell'organo  di
          controllo interno del CSV  con  funzioni  di  presidente  e
          diritto  di  assistere   alle   riunioni   dell'organo   di
          amministrazione del CSV; 
              f)  propongono  all'ONC  l'adozione  di   provvedimenti
          sanzionatori nei confronti dei CSV; 
              g) predispongono una relazione  annuale  sulla  propria
          attivita', che inviano entro il  30  aprile  di  ogni  anno
          all'ONC e rendono pubblica mediante modalita' telematiche. 
              8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere
          attivita'  che  non  siano   direttamente   connesse   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.».