(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 180)
 
                              Art. 180 
 
                (Deposito dell'atto di impugnazione) 
 
 
  1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo
l'atto di impugnazione deve essere depositato  nella  segreteria  del
giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta  giorni  dall'ultima
notificazione, unitamente ad una copia  della  sentenza  impugnata  e
alla prova delle eseguite notificazioni. 
 
 
  2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto  al  destinatario,  sin  dal
momento in cui  la  notificazione  dell'atto  si  perfeziona  per  il
notificante. 
 
 
  3. La parte che si avvale della facolta'  di  cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.