Art. 181
                   Altre disposizioni transitorie

  1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione  con  atto  di  natura regolamentare dei tipi di
   dati  e  di  operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
   21,  comma  2,  e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre
   2004;
b) la  determinazione  da  rendere  nota  agli  interessati  ai sensi
   dell'articolo  26,  commi  3,  lettera  a),  e  4,  lettera a), e'
   adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le  notificazioni  previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
   il 30 aprile 2004;
d) le  comunicazioni  previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
   il 30 giugno 2004;
e) le  modalita'  semplificate  per l'informativa e la manifestazione
   del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico
   di  medicina  generale,  dal  pediatra  di  libera  scelta e dagli
   organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto
   con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'articolo 87, comma 2, e'
   obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo  9  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 281,
restano  in  vigore  fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
  3.  L'individuazione  dei  trattamenti  e  dei titolari di cui agli
articoli  46  e  53,  da riportare nell'allegato C), e' effettuata in
sede  di  prima  applicazione  del presente codice entro il 30 giugno
2004.
  4.  Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi  dell'articolo  43,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  utilizzato  per  le  opportune  verifiche,  continua  ad essere
successivamente   archiviato  o  distrutto  in  base  alla  normativa
vigente.
  5.  L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato  ai  sensi  dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle  sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in   vigore   del   presente   codice   solo   su  diretta  richiesta
dell'interessato  e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante
rete  di  comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo  o  elettronico.  I  sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
codice.
  6.  Le  confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice,  abbiano  determinato  e  adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento  le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono  proseguire  l'attivita'  di  trattamento  nel rispetto delle
medesime.
 
          Note all'art. 181:
              - Per  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675 si veda nelle
          nota alle premesse.