Art. 181 (Istanza di fissazione dell'udienza) 1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia' formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.