Articolo 182
                      Disposizioni transitorie

  1.  L'articolo  7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000,
n.  294,  come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24
ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritti  ai  corsi  di diploma di laurea statale ovvero di scuola di
restauro statale ivi previsti.
  2.  Restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2,
lettere  a),  b)  e  c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito
dall'articolo  3  del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui
all'articolo  7,  comma  2,  lettere  a) e c), del decreto n. 294 del
2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si
applicano  anche  a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di
tale  ultimo  decreto,  ancorche' non ancora in possesso del diploma,
erano  iscritti  ad  una  scuola  di restauro statale o regionale ivi
prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie  disposizioni  di  adeguamento  alla  prescrizione  di cui
all'articolo  103,  comma  4.  In  caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
 
          Note all'art. 182:
              -  L'art.  7 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.
          294,  recante:  "Regolamento concernente individuazione dei
          requisiti  di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori dei
          lavori  di  restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
          superfici  decorate  di  beni  architettonici",  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come
          sostituito  dal  decreto  ministeriale  24 ottobre 2001, n.
          420,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del
          1° dicembre 2001, dispone:
              "Art.  7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini
          del  presente  regolamento, nonche' ai fini di cui all'art.
          224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende
          colui  che  ha  conseguito  un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20 ottobre  1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro
          anni,   ovvero   un   diploma   di   laurea   universitaria
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico.
              2.   Per   restauratore  di  beni  culturali  s'intende
          altresi'  colui  che  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente regolamento:
                a) ha  conseguito  un  diploma  presso  una scuola di
          restauro  statale o regionale di durata non inferiore a due
          anni  e  ha  svolto  attivita' di restauro dei beni stessi,
          direttamente  e  in  proprio  ovvero  in rapporto di lavoro
          dipendente  o  di  collaborazione coordinata e continuativa
          con   responsabilita'   diretta   nella   gestione  tecnica
          dell'intervento,  con  regolare  esecuzione  certificata da
          parte  dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della
          superficie  decorata, per un periodo di tempo almeno doppio
          rispetto   a   quello  scolare  mancante,  e  comunque  non
          inferiore a due anni;
                b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,
          direttamente  e  in  proprio  ovvero  in rapporto di lavoro
          dipendente  o  di  collaborazione coordinata e continuativa
          con   responsabilita'   diretta   nella   gestione  tecnica
          dell'intervento,  per  non  meno di otto anni, con regolare
          esecuzione  certificata dall'autorita' preposta alla tutela
          dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
                c) ha  conseguito  un  diploma  presso  una scuola di
          restauro  statale o regionale di durata non inferiore a due
          anni  ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili
          o  superfici  decorate per un periodo almeno pari a quattro
          anni,  direttamente  e  in  proprio  ovvero  in rapporto di
          lavoro   dipendente   o   di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella gestione
          tecnica    dell'intervento,    con    regolare   esecuzione
          certificata   dall'autorita'   di   tutela,  ove  ne  venga
          accertata   l'idoneita'  o  venga  completato  il  percorso
          formativo  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi
          entro il 31 dicembre 2001".
              -  Per  il testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.