Art. 182 
 
                         Giornale dei lavori 
 
                   (art. 157, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il  giornale  dei  lavori  e'  tenuto  da  un  assistente  del
direttore dei lavori, per annotare in  ciascun  giorno  l'ordine,  il
modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed
il  numero  di   operai,   l'attrezzatura   tecnica   impiegata   per
l'esecuzione dei lavori  nonche'  quant'altro  interessi  l'andamento
tecnico ed economico dei lavori. 
    2. Inoltre sul giornale  sono  riportate  le  circostanze  e  gli
avvenimenti relativi ai lavori che  possano  influire  sui  medesimi,
inserendovi, a  norma  delle  ricevute  istruzioni,  le  osservazioni
meteorologiche ed  idrometriche,  le  indicazioni  sulla  natura  dei
terreni e quelle particolarita' che possano essere utili. 
    3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio,  le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e  del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate  al  responsabile  del
procedimento, i processi  verbali  di  accertamento  di  fatti  o  di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e  le  riprese
dei  lavori,  le  varianti  ritualmente  disposte,  le  modifiche  od
aggiunte ai prezzi. 
    4. Il direttore dei lavori,  ogni  dieci  giorni  e  comunque  in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle  annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le  prescrizioni
e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la  data  la  sua
firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.