Art. 182 (Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza) 1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine stabilito. 2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello. 3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla. 4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 88. 6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.