(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 182)
 
                              Art. 182 
 
       (Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza) 
 
 
  1.  La  parte  che  abbia  ottenuto  il   decreto   di   fissazione
dell'udienza  deve  notificarlo  all'altra  parte  entro  il  termine
stabilito. 
 
 
  2. La notificazione si effettua nei luoghi  previsti  dall'articolo
179, comma 1 e  2,  ovvero  presso  il  procuratore  costituitosi  in
appello. 
 
 
  3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce e il collegio rileva un  vizio  che  importi  nullita'
della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa  un
termine perentorio per rinnovarla. 
 
 
  4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
 
 
  5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3  ,  il
giudice provvede a norma dell'articolo 88. 
 
 
  6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del  decreto  di
fissazione dell'udienza  non  e'  eseguito,  il  collegio  ordina  la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.