(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 183)
 
                              Art. 183 
 
          (Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione) 
 
 
  1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa  inscindibile
o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata  nei  confronti
di tutte,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del  contraddittorio,
fissando il termine entro cui l'integrazione  deve  essere  eseguita,
nonche' la successiva udienza di discussione. 
 
 
  2. L'impugnazione e'  dichiarata  improcedibile  se  nessuna  delle
parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine
fissato dal giudice. 
 
 
  3.  Se  l'impugnazione  di  una  sentenza  pronunciata   in   cause
scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna  delle  parti  o  nei
confronti di alcuna di esse, il giudice ne  ordina  la  notificazione
alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o
esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione  deve  essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione. 
 
 
  4. Se  la  notificazione  ordinata  dal  giudice  non  avviene,  il
processo rimane sospeso  fino  a  che  non  sono  decorsi  i  termini
previsti nell'articolo 178. 
 
 
  5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e'  inammissibile  o
improcedibile,   puo'   non   ordinare   la   notificazione,   quando
l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.