(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 184)
 
                              Art. 184 
 
             (Impugnazioni avverso la medesima sentenza) 
 
 
  1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente  contro  la  stessa
sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. 
 
 
  2. In caso di mancata riunione  di  piu'  impugnazioni  ritualmente
proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 
 
 
  3. Le parti alle quali sono state fatte le  notificazioni  previste
negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena  di  decadenza,  le
loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. 
 
 
  4. L'impugnazione incidentale puo' essere rivolta contro  qualsiasi
capo di sentenza e deve  essere  proposta  dalla  parte,  a  pena  di
decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione  della  sentenza
o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione  nei
suoi confronti di altra impugnazione. 
 
 
  5. Le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a  norma  dell'articolo  183
comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche  quando  per
esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 
 
 
  6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati  anche  capi
autonomi della sentenza; tuttavia, se  l'impugnazione  principale  e'
dichiarata  inammissibile,  l'impugnazione  incidentale  perde   ogni
efficacia. 
 
 
  7. L'impugnazione incidentale tardiva e' proposta dalla parte entro
sessanta giorni dalla  data  in  cui  si  e'  perfezionata  nei  suoi
confronti  la  notificazione  dell'impugnazione  incidentale  che  fa
sorgere l'interesse all'impugnazione  ed  e'  depositata,  unitamente
alla  prova  dell'avvenuta  notificazione,   nel   termine   di   cui
all'articolo 180, comma 1.