Art. 185 
 
               Modalita' della misurazione dei lavori 
 
                   (art. 160, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. La tenuta dei libretti delle misure e' affidata  al  direttore
dei lavori, cui spetta  eseguire  la  misurazione  e  determinare  la
classificazione delle lavorazioni;  puo'  essere,  peraltro,  da  lui
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilita'. Il direttore dei lavori  deve  verificare  i
lavori, e certificarli sui  libretti  delle  misure  con  la  propria
firma, e cura che i  libretti  o  i  brogliacci  siano  aggiornati  e
immediatamente firmati dall'esecutore o  del  tecnico  dell'esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure. 
    2. L'esecutore e' invitato ad intervenire alle misure. Egli  puo'
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare  subito  dopo  il
direttore dei lavori. Se  l'esecutore  rifiuta  di  presenziare  alle
misure o di firmare i  libretti  delle  misure  o  i  brogliacci,  il
direttore  dei  lavori  procede  alle  misure  in  presenza  di   due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I
disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere  compilati
in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati  dall'esecutore
o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito  al  rilevamento  delle
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei  quali  sono
richiamati e portano la data e il numero della  pagina  del  libretto
del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte  di  speciale
importanza.