Art. 186 (Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione) 1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata. 2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.