(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 188)
 
                              Art. 188 
 
      (Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione) 
 
 
  1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per  i
motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g)  fa  passare
in  giudicato  la  sentenza  impugnata,  salvo  che  ne  siano  stati
modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento
estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita'  agli
eredi del debito risarcitorio.