Art. 19
                          Norma transitoria

  1.  Le  attivita'  di  verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  avviate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validita' e
possono   essere   portate   a   compimento   secondo   la  normativa
preesistente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1999

                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bersani,  Ministro  dell'industria, del
                              commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
  Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12