Art. 19 Norma transitoria 1. Le attivita' di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12