Art. 19 Trattamento economico 1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilita' esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera prefettizia, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.