Art. 19.
  1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, dopo le parole: "Gli organi preposti alla vigilanza di cui al
comma  2  dell'articolo  59"  sono  inserite le seguenti: "e i medici
addetti alla sorveglianza medica".
 
Note all'art. 19:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  85  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art.  85  (Visite  mediche  periodiche e straordinarie). - 1. Il
datore  di  lavoro  deve  provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti  e  studenti  di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura
del   medico  addetto  alla  sorveglianza  medica,  a  visita  medica
periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga
variata  la  destinazione  lavorativa o aumentino i rischi connessi a
tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e
per  gli  apprendisti  e  studenti  ad  essi  equiparati  deve essere
effettuata  almeno  ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario,
sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
    2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art.
59  e  i medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che
dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in
cui  le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori
lo esigano.
    3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1
e 2, i lavoratori sono classificati in:
      a) idonei;
      b) idonei a determinate condizioni;
      c) non idonei;
      d) lavoratori   sottoposti   a   sorveglianza  medica  dopo  la
cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
    4.  Il  datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione
della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio
del  medico,  nei  confronti  dei  lavoratori allontanati dal rischio
perche'  non  idonei  o  trasferiti ad attivita' che non espongono ai
rischi   derivanti   dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali
lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi del
comma  3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con
radiazioni.
    5.  Prima  della  cessazione  del rapporto di lavoro il datore di
lavoro  deve  provvedere  a che il lavoratore sia sottoposto a visita
medica.  In  tale  occasione  il medico deve fornire al lavoratore le
eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
    6. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1,
nel  periodo  necessario  all'espletamento  e  alla valutazione delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio  di  idoneita',  di  cui al comma 3, in precedenza formulato
conserva la sua efficacia.