Art. 19
                              Sanzioni

  1.   Chiunque   fornisce  acqua  destinata  al  consumo  umano,  in
violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 4, comma 2, e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire venti
milioni a lire centoventi milioni.
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,
secondo  periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
  3.  Si  applica  la  stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque
utilizza,  in  imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto
per  la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione
sul  mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua
che,  pur  conforme  al  punto  di  consegna alle disposizioni di cui
all'articolo  4,  comma  2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce
dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita'
del prodotto alimentare finale.
  4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  imposte,  ai  sensi  degli
artigli  5,  comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati
dalle competenti autorita' e' punita:
a) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
   a  lire  tre  milioni  se  i  provvedimenti  riguardano  edifici o
   strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
   lire  sessanta  milioni  se  i  provvedimenti riguardano edifici o
   strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
   lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura
   di acqua destinata al consumo umano.
  5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire venti milioni a
lire centoventi milioni.